Sez. 3, Sentenza n. 2842 del 03/10/1972 (Rv. 360547 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Il giudice, che voglia dissentire dal parere del consulente tecnico, ha l'Obbligo di dare adeguata motivazione delle ragioni del dissenso, in modo che sia possibile il controllo degli elementi di cui si e avvalso per pervenire alla soluzione data. (Conf 2450'70, mass n 348713; 1466'70, mass n 347305) (Conf 3872'69, mass n 344236).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)