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Sez. 2, Sentenza n. 6398 del 21/03/2011 (Rv. 617158 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - CONTRATTO CON SE STESSO | Annullabilità del contratto - Esclusione - Condizioni - Autorizzazione data dal rappresentato - Puntuale determinazione degli elementi negoziali - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617158-01

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - CONTRATTO CON SE STESSO

L'annullabilità del contratto concluso dal rappresentante con se stesso è esclusa nelle due ipotesi, previste in via alternativa dall'art. 1395 cod. civ., dell'autorizzazione specifica e della predeterminazione del contenuto del contratto. Peraltro, l'autorizzazione data dal rappresentato al rappresentante a concludere il contratto con se stesso in tanto può considerarsi idonea ad escludere la possibilità di un conflitto di interessi, e quindi l'annullabilità del contratto, in quanto sia accompagnata dalla puntuale determinazione degli elementi negoziali sufficienti ad assicurare la tutela del rappresentato; ne consegue che tale autorizzazione non è idonea quando risulti generica, non contenendo, tra l'altro (come nella specie), alcuna indicazione in ordine al prezzo della compravendita, che impedisca eventuali abusi da parte del rappresentante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1395, Cod. Civ. art. 1470

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)