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Sez. U, Sentenza n. 4571 del 06/05/1998 (Rv. 515154 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Delega conferita dal comune - Limitazione della delega alla realizzazione dell'opera pubblica - Esclusione della corresponsabilità del delegato - Delega estesa anche al compimento dell'espropriazione - Affermazione della corresponsabilità del delegato - Presupposti.
Stato
decisa il 1998-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515154-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

In caso di ultimazione dell'opera da parte dell'occupante in pendenza del termine di occupazione temporanea legittima e di mancata tempestiva emanazione del decreto di esproprio ove la delega conferita dal comune (art. 35 e 60 legge 22 ottobre 1971 n. 865) sia limitata soltanto alla realizzazione dell'opera, va esclusa la responsabilità del delegato per la lesione patrimoniale subita dal proprietario a seguito della irreversibile trasformazione del fondo (con conseguente accessione invertita all'opera pubblica realizzata), atteso che la fattispecie di danno viene in essere con lo spirare del periodo di occupazione legittima e che non spetta al delegato occuparsi del decreto di espropriazione, mentre il comportamento omissivo dell'ente delegante, che ha trascurato di azionare o sollecitare la procedura espropriativa, è da solo sufficiente a determinare l'evento dannoso; per contro, ove la delega si estenda anche al compimento dell'espropriazione, il fatto che l'opera sia stata ultimata in periodo di occupazione legittima non esonera il delegato da responsabilità, perché proprio su di lui ricade l'onere di attivarsi per far sì che il decreto di espropriazione intervenga tempestivamente e che la fattispecie si mantenga entro la sua fisiologica cornice di legittimità. Tuttavia, in questo secondo caso, da una parte sussiste anche una corresponsabilità dell'ente delegante, in quanto l'espropriazione si svolge non solo <<in nome e per conto>> del comune, ma d'<<intesa>> con questo (art. 60 legge cit.), sicché è da ritenere che tale ente non si spogli, con la delega, della responsabilità relativa allo svolgimento della procedura, ma conservi un potere di controllo e di stimolo, il cui mancato o insufficiente esercizio è ragione di corresponsabilità; d'altra parte, ove si accerti che il ritardo nell'emissione del provvedimento conclusivo della procedura, che sia di competenza dell'ente territoriale, non dipende da inadempienze o indugi del delegato per aver questi posto in essere ogni adempimento, rimane la responsabilità esclusiva del comune.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)