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Sez. L, Sentenza n. 11427 del 30/08/2000 (Rv. 539903 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Salvaguardia della salute del lavoratore - Responsabilità oggettiva del datore di lavoro - Configurabilità - Esclusione - Obblighi del medesimo - Correlazione alle concrete possibilità della tecnica - Necessità - Lavori pericolosi per condizioni ambientali ineliminabili - Responsabilità del datore di lavoro per i rischi normali - Insussistenza - Oneri probatori delle parti - Estremi - Fattispecie relativa ad attività di cantoniere stradale.
Stato
decisa il 2000-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539903-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

L'art. 2087 cod. civ. non delinea, in materia di tutela della salute del lavoratore, un'ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro, i cui obblighi, oltre a dover essere rapportati alle concrete possibilità della tecnica e dell'esperienza, vanno parametrati alle specificità del lavoro e alla natura dell'ambiente e dei luoghi in cui il lavoro deve svolgersi, particolarmente quando sono in questione attività che per loro intrinseche caratteristiche (svolgimento all'aperto, in ambienti sotterranei, in gallerie, in miniera, ecc.) comportano dei rischi per la salute del lavoratore (collegati alle intemperie, all'umidità degli ambienti, alla loro temperatura, ecc.), ineliminabili, in tutto o in parte, dal datore di lavoro; rispetto a detti lavori - importanti una necessaria accettazione del rischio alla salute del lavoratore, legittimata sulla base del principio del bilanciamento degli interessi - non è configurabile una responsabilità del datore di lavoro, se non nel caso in cui questi, con comportamenti specifici ed anomali, da provarsi di volta in volta da parte del soggetto interessato, determini un aggravamento del tasso di rischio e di pericolosità ricollegato indefettibilmente alla natura dell'attività che il lavoratore è chiamato a svolgere. (Fattispecie relativa a mansioni di cantoniere stradale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)