Sez. L, Sentenza n. 3234 del 03/04/1999 (Rv. 524898 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Responsabilità ex art. 2087 cod. civ. - Configurabilità - Condizioni - Danno alla salute del lavoratore - Onere probatorio di quest'ultimo - Oggetto - Ricomprensione dell'indicazione delle misure idonee ad impedire il verificarsi di detto danno - Esclusione - Dimostrazione dell'adozione di tali misure - Onere del datore di lavoro.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
L'art. 2087 cod. civ. non configura un caso di responsabilità oggettiva in quanto la responsabilità del datore di lavoro va comunque collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali e tecniche del momento. Ne consegue che incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute l'onere di provare l'esistenza di tale danno come pure la nocività dell'ambiente di lavoro nonché il nesso di causalità tra l'una e l'altro e non tanto l'onere di indicare le misure che avrebbero dovuto essere adottate in prevenzione, mentre spetta al datore di lavoro dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)