Sez. L, Sentenza n. 5409 del 02/06/1998 (Rv. 516011 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Misure tassativamente prescritte dalla legge - Accorgimenti dettate dalla comune prudenza e richieste dalla particolare attività - Adozione da parte del datore di lavoro - Necessità - Responsabilità oggettiva - Esclusione - Obbligo assoluto di adozione di ogni cautela possibile - Insussistenza - Fattispecie relativa a ballerina infortunatasi durante l'esibizione in un locale.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
L'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 cod. civ. impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per la tutela del lavoro in base all'esperienza ed alla tecnica; tuttavia da detta norma non può desumersi la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile ed innominata diretta ad evitare qualsiasi danno, con la conseguenza di ritenere automatica la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che il danno si sia verificato, occorrendo invece che l'evento sia riferibile a sua colpa, per violazione di obblighi di comportamento imposti da fonti legali o suggeriti dalla tecnica, ma concretamente individuati. (Nella specie una ballerina si era infortunata scivolando durante l'esibizione in un locale della sua datrice di lavoro, di cui aveva chiesto la condanna al risarcimento dei danni; il giudice di merito aveva rigettato la domanda, previo accertamento - non sottoposto a censure ammissibili in sede di legittimità - che la pista da ballo era molto lucida ma non scivolosa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)