Sez. 2, Sentenza n. 1991 del 25/02/1987 (Rv. 451291 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - TITOLI E DOCUMENTI RELATIVI ALLA PROPRIETÀ ED ALL'USO - VENDITA DI UN APPARTAMENTO - CERTIFICATO DI ABITABILITÀ - OBBLIGO DI CONSEGNA - MANCATA CONSEGNA - CONSEGUENZE.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - TITOLI E DOCUMENTI RELATIVI ALLA PROPRIETÀ ED ALL'USO - VENDITA DI UN APPARTAMENTO - CERTIFICATO DI ABITABILITÀ - OBBLIGO DI CONSEGNA - MANCATA CONSEGNA - CONSEGUENZE.*
In tema di compravendita di immobili destinati ad abitazione, la sola omessa consegna, da parte del venditore, del certificato di abitabilità al compratore non integra una inadempienza tale da giustificare, per il compratore stesso, la risoluzione del contratto, qualora il mancato rilascio di detto certificato ad opera del comune dipenda, non da vizi igienico-sanitari dell'appartamento venduto, ma dall'inosservanza dei limiti di cubatura relativi a una parte dell'immobile diversa da quella oggetto del contratto. (V 6403/84, mass n 437982; (V 201/78, mass n 389490).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1477, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)