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Sez. 3, Sentenza n. 40575 del 09/10/2002 Ud. (dep. 03/12/2002) Rv. 222717 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RICORSO "PER SALTUM" | Ricorso proposto per manifesta illogicità della motivazione - Qualificazione come appello - Possibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2002-10-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222717-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RICORSO "PER SALTUM"

La regola stabilita dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., secondo la quale l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione datane dalla parte, trova applicazione anche con riferimento al ricorso per cassazione proposto "per saltum" per manifesta illogicità della motivazione, sempre che la decisione impugnata rientri tra quelle oggettivamente appellabili.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 569 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 593 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)