Sez. 6, Ordinanza n. 243 del 26/01/1999 Cc. (dep. 11/03/1999) Rv. 213577 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RICORSO "PER SALTUM" | Deduzione di vizio di violazione di legge e di vizio di motivazione - Applicazione del principio della conversione del ricorso in appello - Necessità - Sussistenza - Fattispecie: in tema di sentenza di non luogo a procedere.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RICORSO "PER SALTUM"
Nel caso in cui il pubblico ministero proponga ricorso "per saltum" avverso la sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell'art. 428 cod. proc. pen., deducendo a sostegno del gravame oltre che il vizio di violazione di legge anche quello di motivazione, non si verte in ipotesi di erronea qualificazione del mezzo di gravame da parte di chi l'ha proposto, sicché non è applicabile il principio di conservazione dell'impugnazione previsto dall'art. 568, quinto comma, c.p.p., ma piuttosto deve farsi riferimento all'istituto della conversione che, nel caso, deve trovare necessaria operatività ex art. 569, terzo comma, c.p.p., di modo che il ricorso per cassazione si converte automaticamente in appello.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 428 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 428 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 569 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)