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Sez. 4, Ordinanza n. 4264 del 05/04/1996 Ud. (dep. 23/04/1996) Rv. 204447 - 01

Impugnazioni - Cassazione - Ricorso "per saltum" | Interpretazione della volontà della parte per stabilire di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi - Necessità - Sussistenza di dubbio - Tipo ordinario di impugnazione - Prevalenza - Atto di ricorso contenente denuncia di difetto e manifesta illogicità della motivazione nonché censure sostanzialmente dirette avverso la valutazione delle prove in ordine ad una questione di mero fatto - Conversione del ricorso in appello.
Stato
decisa il 1996-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204447-01

Impugnazioni - Cassazione - Ricorso "per saltum"

Qualora l'impugnazione proposta sia non quella ordinaria ma quella eccezionale del ricorso "per saltum", la Corte di cassazione deve dapprima interpretare la volontà della parte, per stabilire di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi ed, in caso di dubbio, deve privilegiare il tipo ordinario di gravame. Qualora, pertanto, nell'atto di impugnazione non solo vi sia una formale denuncia di difetto e manifesta illogicità della motivazione ma lo stesso contenuto delle censure, che letteralmente deducono anche violazione di legge, ad onta di tale formale qualificazione, le riveli come sostanzialmente, tutte, dirette avverso la valutazione delle prove in ordine ad una questione di mero fatto, il ricorso appare sostanzialmente proposto ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e, cod. proc. pen. e va convertito in appello.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 569 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1 lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)