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Sez. U, Sentenza n. 9094 del 13/09/1997 (Rv. 507955 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Ricorso per cassazione - Vizio di motivazione della sentenza della Sezione disciplinare del C.S.M. - Deducibilità.
Stato
decisa il 1997-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507955-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI

Il ricorso alle sezioni unite civili della corte di cassazione, avverso le sentenze pronunciate dalla sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura, è soggetto, in mancanza di specifica disposizione contraria, alle norme generali del rito civile e quindi anche all'art. 360 cod. proc. civ. che indica i motivi di ricorso proponibili sicché è possibile dedurre il vizio di motivazione della sentenza impugnata, ma senza che sia possibile conseguire un riesame dei fatti che hanno formato oggetto di accertamento e di apprezzamento da parte della menzionata sezione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Costituzione art. 111, Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 32, Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 34 CORTE COST., DPR 16/09/1958 num. 916 art. 60

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)