Sez. U, Sentenza n. 8635 del 07/08/1995 (Rv. 493588 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Ricorso alle sezioni unite della Corte Suprema di Cassazione - Vizio di motivazione - Denuncia - Corte di Cassazione - Poteri.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI
Il ricorso alle sezioni unite della Corte Suprema di Cassazione, avverso le sentenze pronunziate dalla sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, essendo soggetto alle norme generali del rito civile, non può essere rivolto a conseguire un riesame dei fatti che hanno formato oggetto di accertamento e di apprezzamento da parte della menzionata sezione. Pertanto, ove si deduca un vizio di motivazione e siano precisate le specifiche lacune e le contraddizioni logiche che inficiano la motivazione di fatto, la S.C., lungi dal procedere ad un riesame delle risultanze istruttorie per sostituire il proprio convincimento di merito a quello espresso dalla sezione disciplinare, cui è riservato il giudizio sull'illiceità e gravità dell'addebito disciplinare, deve limitarsi a vagliare eventuali vizi di motivazione, con esclusione di qualsiasi esame sull'esito dell'accertamento e delle valutazioni di fatto, nonché sul difforme apprezzamento espresso da ricorrente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 32, Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 34 CORTE COST., Legge 24/03/1958 num. 195 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)