Sez. U, Sentenza n. 5132 del 11/05/1995 (Rv. 492213 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - Disciplina di cui agli artt. 360 e segg. cod. proc. civ. - Applicabilità - Conseguenze - Questioni di diritto non formulate davanti alla Sezione Disciplinare - Proponibilità - Esclusione.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI
Benché il procedimento disciplinare a carico di magistrati sia regolato dalle norme del codice di procedura penale in quanto applicabili, il ricorso alle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, avverso le sentenze pronunciate dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, è soggetto, in mancanza di specifica disposizione contraria, alle norme generali del rito civile di cui agli artt. 360 e seguenti cod. proc. civ. e, pertanto, nel giudizio introdotto da quest'ultimo ricorso non sono proponibili questioni di diritto che non siano state ritualmente formulate davanti alla indicata Sezione disciplinare e che involgano accertamenti di fatto non compiuti, perché non richiesti, nel procedimento davanti alla stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 32, Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 34 CORTE COST., Legge 24/03/1958 num. 195 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)