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Sez. 2, Sentenza n. 18207 del 10/09/2004 (Rv. 576942 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Eccezione di interruzione del possesso "ad usucapionem" - Proposizione per la prima volta in appello - Limiti temporali ex legge 353/1990.
Stato
decisa il 2004-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576942-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE

Ai giudizi di appello instaurati dopo il 30 aprile 1995 deve ritenersi applicabile la disciplina di cui all'art. 345 testo previgente cod. proc. civ. (a condizione che il giudizio di primo grado sia stato, ovviamente, instaurato prima della data predetta), in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 90 della legge n. 353 del 1990 (nella formulazione risultante dalla modifica apportata dall'art. 9 del D.L. 432 del 1995), che ha riguardo al giudizio unitariamente considerato e non già alle fasi o ai gradi in cui esso si scandisce. Ne consegue la legittimità, in siffatta ipotesi, della proposizione per la prima volta in sede di appello dell'eccezione di interruzione del possesso "ad usucapionem".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 21/11/1990 num. 353 art. 90 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)