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Sez. L, Sentenza n. 12824 del 29/11/1991 (Rv. 474819 - 01)

Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - A rapporto convenzionale - In genere | Conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato ex art. 2 della legge n. 230 della legge n. 230 del 1962 - Applicabilità al rapporto di lavoro parasubordinato di un medico convenzionato esterno - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474819-01

Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - A rapporto convenzionale - In genere

La norma dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 230 del 1962 (la quale stabilisce che, "se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il contratto si considera a tempo indeterminato fin dalla data della prima assunzione") non è applicabile - essendo dettata per rapporti di lavoro caratterizzati dal vincolo della subordinazione - nel caso di protrazione di un rapporto di lavoro autonomo, ancorché parasubordinato, qual è quello di un medico convenzionato esterno con un'unità sanitaria locale (protrattosi, nella specie, oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 5 dell'accordo approvato con d.p.r. 16 ottobre 1984 n. 882).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., DPR 16/10/1984 num. 882 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)