Sez. U, Sentenza n. 9552 del 29/09/1997 (Rv. 508391 - 01)
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI | Rapporto di lavoro di un medico convenzionato esterno con una U.S.L. - Rapporto a termine - Applicabilità della legge n. 230 del 1962 - Esclusione.
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI
La norma dell'art. 2, secondo comma, legge n. 230 del 1962 (la quale stabilisce che, se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il contratto si considera a tempo indeterminato fin dalla data della prima assunzione) non è applicabile - essendo dettata per rapporti di lavoro caratterizzati dal vincolo della subordinazione - nel caso di protrazione di un rapporto di lavoro autonomo, ancorché parasubordinato, qual è quello di un medico convenzionato esterno con una USL, a nulla rilevando che il d.P.R. n. 41 del 1991 preveda che il medico, che abbia ricoperto un incarico provvisorio non superiore a tre mesi, non possa ricevere un nuovo incarico se non dopo un periodo di interruzione di trenta giorni.
Riferimenti normativi: Legge 02/11/1962 num. 230 art. 3, DPR 25/01/1991 num. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)