Sez. 1, Sentenza n. 5580 del 12/11/1998 Cc. (dep. 23/12/1998) Rv. 212432 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Decreto di autorizzazione - Vizio di motivazione - Deducibilità - Condizioni e limiti.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE
Il vizio di motivazione dei decreti di autorizzazione alle intercettazioni telefoniche e ambientali (nella specie asseritamente costituito da motivazione "per relationem") non può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità. Infatti, da un lato, si tratta di vizio non inscrivibile nelle ipotesi tassativamente previste dall'art.271 cod. proc. pen. e per le quali soltanto è comminata la sanzione dell'inutilizzabilità e la conseguente rilevabilità d'ufficio; dall'altro, la circostanza che detta censura non sia stata dedotta in sede di riesame comporta l'inammissibilità della stessa in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)