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Sez. 1, Sentenza n. 1465 del 18/04/1975 (Rv. 375042 - 01)

CONTRATTI BANCARI - SCONTO BANCARIO - IN GENERE - IN CONTO CORRENTE - SOMME A CREDITO - DISPONIBILITA DA PARTE DEL CORRENTISTA - PRINCIPIO DI ACCREDITO SALVO BUON FINE - COMPATIBILITA - MANCATO PAGAMENTO DEL TITOLO SCONTATO - DIRITTI DELLA BANCA.*
Stato
decisa il 1975-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375042-01

CONTRATTI BANCARI - SCONTO BANCARIO - IN GENERE - IN CONTO CORRENTE - SOMME A CREDITO - DISPONIBILITA DA PARTE DEL CORRENTISTA - PRINCIPIO DI ACCREDITO SALVO BUON FINE - COMPATIBILITA - MANCATO PAGAMENTO DEL TITOLO SCONTATO - DIRITTI DELLA BANCA.*

Se un'operazione di sconto bancario (artt 1858, 1859 cod civ) viene regolata in conto corrente, il correntista puo ben disporre delle somme portate a suo credito, come stabilisce l'art 1852 cod civ, ma cio non contrasta con la regola, posta dall'art 1829 cod civ, che l'accredito viene eseguito 'salvo buon finé e che la banca, nel caso di mancato pagamento del titolo scontato, ha diritto alla restituzione della somma anticipata e puo inserire nel conto corrente il credito relativo, nel momento in cui intende farlo valere, e cioe sia alla data stessa in cui il credito rimane insoluto, sia successivamente, sia dopo aver esercitato inutilmente i diritti nascenti dal titolo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1829 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1852, Cod. Civ. art. 1858, Cod. Civ. art. 1859

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)