Sez. L, Sentenza n. 811 del 08/02/1986 (Rv. 444345 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - INDEROGABILITÀ DELLA COMPETENZA - CONSEGUENZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - INDEROGABILITÀ DELLA COMPETENZA - CONSEGUENZA.*
Nel rito del lavoro la Competenza per territorio ha carattere inderogabile, comminando l'art. 413 cod. proc. civ. la nullità delle clausole derogative della Competenza stessa e l'art. 428 cod. proc. civ. consentendo al giudice di rilevare l'incompetenza per territorio anche d'ufficio; né rileva in senso contrario che tale ultima norma ponga dei limiti temporali preclusivi alla facoltà del convenuto di eccepirla e al potere del giudice di rilevarla d'ufficio giacché tale prescrizione persegue solo una finalità di celerità del giudizio e di economia processuale e non intacca quindi il principio dell'inderogabilità della Competenza. Consegue che, quando il convenuto eccepisca l'incompetenza per territorio e lo attore aderisca all'eccezione, il giudice non è vincolato dalla indicazione del giudice ritenuto competente dalle parti (e quindi non può, ex art. 38, terzo comma cod. proc. civ., cancellare la causa dal ruolo), ma deve delibare l'eccezione e, se ritiene la sua incompetenza territoriale, deve pronunciare sentenza statuendo anche sulle spese processuali. (V 3415/85, mass n 441077; (V 2802/85, mass n 440568).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 428
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)