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Sez. L, Sentenza n. 3415 del 07/06/1985 (Rv. 441077 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - ADESIONE DELLA PARTE ALLA INDICAZIONE INDICATA COME COMPETENTE DALLA CONTROPARTE - PRONUNCIA DEL GIUDICE ADITO SULLE SPESE - ESCLUSIONE - APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO ALLE CONTROVERSIE SOGGETTE AL RITO DEL LAVORO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1985-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441077-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - ADESIONE DELLA PARTE ALLA INDICAZIONE INDICATA COME COMPETENTE DALLA CONTROPARTE - PRONUNCIA DEL GIUDICE ADITO SULLE SPESE - ESCLUSIONE - APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO ALLE CONTROVERSIE SOGGETTE AL RITO DEL LAVORO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

In tema di Competenza per territorio, l'adesione della controparte, ai sensi del terzo comma dell'art. 38 cod. proc. civ., alla indicazione del giudice ritenuto competente dalla parte che ha eccepito l'incompetenza del giudice adito comporta che questi, nel rimettere al giudice competente la causa cancellata dal ruolo, non possa pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a sè, dovendo riguardo ad esse provvedere il giudice cui è rimessa la causa. Tale principio, operando solo nell'ipotesi di Competenza territoriale derogabile, non è applicabile nelle controversie soggette al rito del lavoro, attesa la natura inderogabile della Competenza territoriale in ordine a tali cause, con la conseguenza che il pretore adito in funzione di giudice del lavoro, il quale si dichiari territorialmente incompetente, deve pronunciare anche sulle spese processuali relative alla fase svoltasi innanzi a sè, ancorché si spogli della causa accogliendo un'eccezione d'incompetenza sulla quale concordino tutte le parti. (V 852/85, mass n 439035; (V 5897/79, mass n 402567; (V 4526/76, mass n 383246; (V 1474/75, mass n 375054; (V 141/68, mass n 330991).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 428, Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)