Sez. 5, Ordinanza n. 6692 del 07/12/1998 Cc. (dep. 17/02/1999) Rv. 212515 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - AMMISSIONE DELLE PROVE - REVOCA | Di prova già ammessa - Abnormità - Esclusione - Ragioni - Conseguenze: inammissibilità del ricorso in Cassazione.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - AMMISSIONE DELLE PROVE - REVOCA
In tema di provvedimenti del giudice sulla prova, non è abnorme - né sotto il profilo strutturale, non presentando caratteri di stravaganza rispetto al sistema processuale, né sotto il profilo funzionale, non producendo alcuna stasi processuale - l'ordinanza con cui il giudice del dibattimento revoca l'ammissione della prova. Ne consegue che avverso tale provvedimento, comunque impugnabile insieme alla sentenza a termini dell'art. 586 cod. proc. pen., non può essere proposto ricorso per Cassazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 586, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 495 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)