Sez. 6, Sentenza n. 1503 del 07/04/1997 Cc. (dep. 20/05/1997) Rv. 207490 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Rapporti con il procedimento penale - Autonomia - De giudice - Nell'utilizzazione delle risultanze penali.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
Il procedimento di prevenzione è del tutto autonomo dal procedimento penale e non può essere condizionato dall'esito di quest'ultimo; il giudice è libero di considerare in piena indipendenza i fatti già esaminati in sede penale e di attribuire eventualmente ad essi una valenza nell'altra sede negata, essendo sufficiente ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione l'esistenza di meri indizi, senza che essi debbano necessariamente rivestire quella gravità, quella precisione e quella convergenza che il codice di rito richiede ai fini dell'affermazione di colpevolezza.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)