Sez. 1, Sentenza n. 5786 del 21/10/1999 Cc. (dep. 04/01/2000) Rv. 215117 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al processo penale - Valutazione degli elemento di prova - Applicabilità dei principi dettati dall'art.192 cod.proc.pen. - Esclusione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE
Tra il procedimento di prevenzione ed il processo penale sussistono profonde differenze funzionali e strutturali, essendo il secondo ricollegato ad un determinato fatto reato ed il primo riferito ad una valutazione di pericolosità, espressa mediante condotte che non necessariamente costituiscono reato; sicché, la reciproca autonomia dei due processi spiega gli interventi del legislatore per regolare i punti di possibile interferenza, abbandonando originarie sovrapposizioni e, di seguito, regole atipiche di pregiudizialità per pervenire, da ultimo, alla configurazione di ambiti di totale autonomia, salva l'opportuna disposizione di coordinamento e di economia investigativa contenuta nell'art.23-bis, commi 1 e 2, della legge n.646 del 1982(v.Corte cost., sent. n. 275 del 1996). Da tale autonomia deriva che nel procedimento di prevenzione la prova indiretta o indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall'art.192 cod.proc.pen., mentre le chiamate in correità o in reità - le quali devono essere sorrette da riscontri esterni individualizzanti per giustificare la condanna - non devono essere necessariamente munite di tale carattere ai fini dell'accertamento della pericolosità. (Fattispecie nella quale la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha annullato il decreto di revoca della misura di prevenzione pronunciato dalla Corte di appello, in quanto erroneamente fondato sull'esito, non definitivo, di taluni procedimenti penali nei quali il prevenendo era stato prosciolto, senza assegnare rilievo al altri dati indizianti di pericolosità utilizzati dal giudice di primo grado).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)