diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 19966 del 14/10/2005 (Rv. 583738 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) | Intimazione del precetto nei confronti della pubblica amministrazione - Opposizione di quest'ultima per inosservanza del termine dilatorio ex art. 14 d.l. n. 669 del 1996 - Qualificazione come opposizione agli atti esecutivi - Esclusione - Opposizione all'esecuzione - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583738-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI)

L'opposizione proposta dalla pubblica amministrazione avverso il precetto intimato prima del decorso del termine, previsto dall'art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 (convertito in legge 28 febbraio 1997 n. 30), di sessanta giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione e non come opposizione agli atti esecutivi, atteso che la disposizione citata pone un intervallo tra la notifica del titolo esecutivo e quella del precetto, prima del quale l'esecuzione forzata non può essere intrapresa. Pertanto il decorso del termine legale diviene condizione di efficacia del titolo esecutivo, la cui inosservanza, per l'inscindibile dipendenza del precetto dall'efficacia esecutiva del titolo che con esso si fa valere, rende nullo il precetto intempestivamente intimato, con la conseguenza che la relativa opposizione si traduce in una contestazione del diritto di procedere all'esecuzione forzata e integra un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma primo cod. proc. civ., non concernendo solo le modalità temporali dell'esecuzione forzata. (Fattispecie anteriore all'entrata in vigore dell'art. 44 della legge n. 326 del 2003, che, assumendo portata interpretativa della precedente disposizione, ha espressamente sancito il divieto di procedere alla notifica del precetto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Decreto Legge 31/12/1996 num. 669 art. 14 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 44 com. 3 CORTE COST., Legge 28/02/1997 num. 30 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)