Sez. 3, Sentenza n. 23084 del 16/11/2005 (Rv. 585556 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - NOTIFICAZIONE | Pubblica amministrazione debitrice - Enti locali - Termine dilatorio ex art. 14 d.l. n. 669 del 1996 - Applicabilità - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - NOTIFICAZIONE
In tema di esecuzione forzata nei confronti della P.A., la disposizione di cui all'art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 (convertito in legge 28 febbraio 1997 n. 30), che prevede il decorso del termine di sessanta giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima che sia notificato il precetto, si applica anche agli enti locali, che possono essere ricondotti tra gli enti pubblici non economici, ai quali si riferisce la norma citata, che costituiscono una serie di enti definibile mediante tratti comuni anche agli enti locali. Né rileva che le disposizioni suddette non siano state inserite nel testo unico sull'ordinamento degli enti locali, giacchè quest'ultimo contiene la disciplina specifica degli enti stessi, non anche le discipline che ad essi sono applicabili, perché inserite in contesti normativi validi per una più ampia gamma di enti, mentre rileva, a favore dell'interpretazione ricomprensiva degli enti locali, la funzione della norma di realizzare un ragionevole contemperamento tra interesse del singolo (al compimento dell'esecuzione) e interesse generale ad un'ordinata gestione delle risorse finanziarie pubbliche.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 31/12/1996 num. 669 art. 14 CORTE COST., Legge 28/02/1997 num. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)