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Sez. 3, Sentenza n. 919 del 09/02/1980 (Rv. 404350 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - CONFIGURABILITA - PRESUPPOSTI - PROPOSIZIONE DI DOMANDA DI GARANZIA IMPROPRIA CONTRO UN TERZO CHIAMATO IN CAUSA, DA PARTE DI UNO DEI LITISCONSORTI FONDATA SU UN TITOLO DIVERSO DALLA CAUSA PETENDI DELLA DOMANDA PRINCIPALE - LITISCONSORZIO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN APPELLO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404350-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - CONFIGURABILITA - PRESUPPOSTI - PROPOSIZIONE DI DOMANDA DI GARANZIA IMPROPRIA CONTRO UN TERZO CHIAMATO IN CAUSA, DA PARTE DI UNO DEI LITISCONSORTI FONDATA SU UN TITOLO DIVERSO DALLA CAUSA PETENDI DELLA DOMANDA PRINCIPALE - LITISCONSORZIO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN APPELLO - ESCLUSIONE.*

Il litisconsorzio necessario di diritto processuale postula che nello stesso processo siano contenute due o piu cause dipendenti, in rapporto di antecedenza logica e giuridica le une rispetto alle altre, sicche ricorre l'esigenza di una loro trattazione unitaria in tutte le fasi del giudizio, onde evitare giudicati contraddittori. Tale situazione non ricorre - e non e quindi applicabile la norma sulla integrazione del contraddittorio prevista dall'art 331 cod proc civ - nel caso in cui uno dei litisconsorti abbia proposto domanda di garanzia (impropria) nei confronti di un terzo chiamato in causa, fondata su un titolo diverso dalla causa petendi della domanda principale. (V 2427/78, mass n 391830; (V 1026/75, mass n 374430; (V 1529/75, mass n 375162).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)