Sez. 3, Sentenza n. 1026 del 17/03/1975 (Rv. 374430 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - CAUSE DIPENDENTI - LITISCONSORZIO NECESSARIO - APPLICABILITA - FATTISPECIE (CAUSE DI RISARCIMENTO DANNI CONTRO IL CONDUCENTE E CONTRO IL PROPRIETARIO DEL VEICOLO).*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - CAUSE DIPENDENTI - LITISCONSORZIO NECESSARIO - APPLICABILITA - FATTISPECIE (CAUSE DI RISARCIMENTO DANNI CONTRO IL CONDUCENTE E CONTRO IL PROPRIETARIO DEL VEICOLO).*
Due cause, quando si trovino in rapporto di dipendenza, nel senso che la decisione dell'una funge da necessario presupposto logico della decisione dell'altra, devono essere trattate unitariamente anche in Sede di gravame, ove siano state decise in primo grado in unico processo; si determina cioe un litisconsorzio necessario per ragioni processuali, cui e applicabile la norma sull'integrazione del contraddittorio prevista dall'art 331 cod proc civ se l'impugnazione non sia stata proposta da tutte o nei confronti di tutte le parti. (nella specie, e stato ritenuto in appello il litisconsorzio necessario processuale fra la causa di risarcimento dei danni contro il conducente del veicolo e quella di risarcimento dei danni contro il proprietario dello stesso veicolo. La Corte di Cassazione, confermando la decisione impugnata ha enunciato il principio di cui in massima). (V 2211/72, mass n 359502).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)