Sez. 1, Sentenza n. 8766 del 30/05/2003 (Rv. 563794 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FASI DEL GIUDIZIO - PROVVEDIMENTI IMMEDIATI - IN GENERE | Ordinanza di reintegra con erronea fissazione del termine "ex" art. 669 - octies cod. proc. civ. per l'inizio del giudizio di merito, anziché dell'udienza per la prosecuzione del giudizio davanti allo stesso giudice - Inefficacia del provvedimento di reintegra "ex" art. 669 - novies cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento.
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FASI DEL GIUDIZIO - PROVVEDIMENTI IMMEDIATI - IN GENERE
In materia di procedimento possessorio, nel quale il giudizio di merito è da ritenersi instaurato a decorrere dal deposito del ricorso introduttivo, è inapplicabile l'art. 669-novies cod. proc. civ., sanzionante l'inefficacia del provvedimento cautelare ove il procedimento di merito non venga iniziato nel termine perentorio fissato dal giudice, e pertanto è da escludere che tale inattività conduca alla perdita di efficacia dell'ordinanza di reintegrazione emesso nella fase interdittale, a nulla rilevando che, a chiusura di detta fase, il giudice abbia anche fissato, erroneamente, il termine per l'inizio della causa di merito, anziché l'udienza per la trattazione, dinanzi a sè, della causa già pendente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 octies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 novies, Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)