diritto.io

Sez. 2 - , Sentenza n. 34211 del 25/11/2020 Ud. (dep. 02/12/2020) Rv. 280236 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - IN GENERE | Individuazione fotografica - Polizia giudiziaria – Necessità della delega del pubblico ministero – Esclusione - Valutazione del giudice - Criteri - Indicazione.
Stato
decisa il 2020-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280236-01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - IN GENERE

La polizia giudiziaria può procedere autonomamente ad individuazione fotografica, sia prima che dopo la comunicazione al pubblico ministero della notizia di reato, poiché gli artt. 55 e 348 cod. proc. pen. sanciscono il principio di atipicità degli atti di indagine della polizia giudiziaria, cui compete, anche in difetto di direttive o formali deleghe del pubblico ministero, il potere-dovere di compiere di propria iniziativa tutte le indagini che ritiene necessarie ai fini dell'accertamento del reato e dell'individuazione dei colpevoli. (In motivazione la Suprema Corte ha, tuttavia, precisato che le specifiche circostanze in cui avviene il riconoscimento devono indurre il giudice a valutare con maggiore o minore prudenza l'esito della prova, tipica o atipica, ed eventualmente a richiedere la presenza di ulteriori risultati probatori o di riscontri).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 55 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 213 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 348

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)