Sez. 2, Sentenza n. 1943 del 19/12/2025 Cc. (dep. 19/01/2026) Rv. 289104-01
PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - PROVE NON DISCIPLINATE DALLA LEGGE | Riconoscimento fotografico effettuato nella fase delle indagini preliminari - Mancata ricognizione in fase dibattimentale - Utilizzabilità ed idoneità a fondare l'affermazione di responsabilità - Sussistenza - Condizioni.
PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - PROVE NON DISCIPLINATE DALLA LEGGE
In tema di prove non disciplinate dalla legge, il riconoscimento fotografico effettuato nella fase delle indagini preliminari, cui non abbia fatto seguito la formale ricognizione in fase dibattimentale, è prova pienamente utilizzabile ed idonea a fondare l'affermazione di penale responsabilità, purché il giudice, tramite l'acquisizione dell'album fotografico, sia in grado di apprezzare compiutamente l'affidabilità del risultato probatorio, verificando il numero e la qualità delle fotografie sottoposte al dichiarante e le caratteristiche fisionomiche della persona riconosciuta e delle altre le cui effigi sono state mostrate in visione.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 213 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 515, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)