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Sez. 5, Sentenza n. 15003 del 11/03/2019 Cc. (dep. 04/04/2019) Rv. 275099 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - IN GENERE | Modifica all'art. 348, comma 3, cod. proc. pen., per effetto della legge n. 128 del 2001 - Indagini successive alla trasmissione al pubblico ministero della "notitia criminis" - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2019-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275099-01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - IN GENERE

Dopo la riforma dell'art. 348, comma 3, cod. proc. pen. per effetto della legge 26 marzo 2001, n. 128, la polizia giudiziaria resta libera di procedere autonomamente ad atti di indagine, anche non necessari e urgenti, sia prima che dopo la comunicazione al pubblico ministero della notizia di reato, con la sola condizione che tali atti siano compatibili con le direttive e le deleghe eventualmente impartite dal medesimo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 348 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 370, Legge 26/03/2001 num. 128 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)