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Sez. 1, Sentenza n. 13585 del 12/06/2006 (Rv. 590686 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione usurpativa - Allegazione di nuove circostanze qualificanti - In appello, in via di eccezione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2006-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590686-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

Anteriormente alla modifica dell'art. 345 cod. proc. civ., per effetto della riforma del 1990, qualora la domanda risarcitoria originariamente proposta, accolta dal giudice di primo grado, mirasse a ottenere la liquidazione del danno secondo criteri di integralità, il proprietario che contrasti il gravame di controparte diretto all'applicazione del criterio riduttivo di risarcimento, di cui all'art. 5 bis comma 7 bis d.l. n. 333 del 1992, e deduca in grado di appello, in via di eccezione, una diversa circostanza idonea a supportare la propria domanda, come l'invalidità o l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, non modifica la domanda, ma chiede, per il medesimo fatto (occupazione dei suoli), la medesima qualificazione giuridica in termini d'illiceità, sia pure giustificata dalla considerazione di ulteriori circostanze introdotte in via di eccezione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 52, Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 65 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis com. 7 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)