diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 6081 del 26/03/2004 (Rv. 571576 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione espropriativa ed usurpativa - Differenza - "Mutatio libelli" in grado di appello - Ammissibilità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571576-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

Nel giudizio di risarcimento del danno conseguente all'occupazione illegittima di un suolo, la domanda che deduce un'ipotesi di occupazione appropriativa e quella che deduce un'ipotesi di occupazione usurpativa sono tra loro diverse (per diversità di "causa petendi"), onde inammissibile è la modifica, in grado di appello, della prima nella seconda, e viceversa; tuttavia, quando la domanda risarcitoria originariamente proposta, accolta dal giudice di primo grado, si fondi su una occupazione senza titolo, pur se successiva alla fine dell'occupazione apparentemente legittima, e non abbia ad oggetto il risarcimento per la perdita della proprietà dell'immobile occupato, il proprietario che - per contrastare il gravame di controparte che invochi l'applicazione del comma 7 bis dell'art. 5 bis d.l. n. 333/1992 (conv., con modif., nella legge n. 359/1992) introdotto dall'art. 3, comma 65, l. n. 662/1996 - deduca, in grado di appello, l'annullamento della dichiarazione di pubblica utilità, non modifica la propria domanda, ma chiede, per i medesimi fatti (occupazione del suolo), una qualificazione giuridica diversa connessa al tipo di illecito dedotto (occupazione di mero fatto e senza titolo, o usurpativa, invece che occupazione a causa di pubblica utilità, o espropriativa) ed introduce una mera, ammissibile, eccezione per contrastare la deduzione avversaria. (Fattispecie relativa a procedimento iniziato anteriormente alla entrata in vigore della novella processuale di cui alla legge n. 533/1990).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 65 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)