Sez. 1, Sentenza n. 5486 del 13/01/2010 Cc. (dep. 11/02/2010) Rv. 246119 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Semilibertà - Concessione - Condizioni - Condanna per delitti inclusi nell'art. 4 bis ord. pen. - Minimo di pena espiata - Indicazione - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Il richiamo operato, senza alcuna distinzione, dall'art. 50, comma secondo, L. 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) a tutte le previsioni contenute nell'artt. 4-bis, commi primo, primo-ter e primo-quater, stessa legge, deve intendersi riferito all'individuazione dei delitti da esse contemplati come sintomatici di un livello di pericolosità di base del condannato tale da giustificare restrizioni alla fruibilità del beneficio della semilibertà quando questo sia concedibile, non essendo sufficiente la sola mancanza di elementi tali da fare ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. (Fattispecie relativa a condanna per il delitto di cui agli artt. 73 e 80, comma secondo, testo unico delle disposizioni in materia di stupefacenti, in relazione alla quale si è ritenuto che, per l'accesso alla misura alternativa, sia necessaria l'espiazione di almeno due terzi della pena inflitta).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 80 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)