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Sez. 1, Sentenza n. 2211 del 17/03/1999 Cc. (dep. 03/05/1999) Rv. 213203 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Semilibertà - Condizione costituita dall'espiazione di almeno due terzi di pena nel caso di reati previsti dall'art.4 bis, comma, 1, dell'ordinamento penitenziario - Interpretazione in tema di omicidio.
Stato
decisa il 1999-03-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213203-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Per ricostruire l'esatta portata della disposizione di cui all'art.50, comma secondo, dell'ordinamento penitenziario, nella parte in cui prevede che, ai fini dell'ammissione alla semilibertà, qualora trattisi di condannato per taluno dei delitti indicati nell'art.4 bis, comma 1, dello stesso ordinamento, occorre che vi sia stata espiazione di almeno due terzi della pena inflitta (e non soltanto della metà, come nei casi ordinari), il rinvio al citato art.4 bis deve essere inteso non come limitato alla elencazione dei reati ivi "nominati" specificati, ma come riferito all'intera disciplina contenuta nella norma richiamata. Conseguentemente, nel caso di condannato per reato (nella specie, omicidio) relativamente al quale detta disciplina preveda la concedibilità dei benefici penitenziari solo a condizione che non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, la riscontrata assenza di tali elementi comporta che sia sufficiente l'espiazione della sola metà della pena.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)