Sez. L, Sentenza n. 3755 del 13/03/2003 (Rv. 561140 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Giudizio avente ad oggetto diritti nascenti dall'applicazione delle sentenze della Corte Cost. n. 395 del 1993 e 240 del 1994 - Estinzione ex art. 36, comma quinto, legge n. 448 del 1998 - Applicabilità - Condizioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
L'art. 36, comma 5, legge n. 448 del 1998, nel prevedere l'estinzione dei giudizi di cui all'art. 1, commi 181 e 182, legge n. 662 del 1996, come modificati ed autenticamente interpretati dallo stesso art. 36, è inapplicabile ai soli giudizi nei quali, per legge o per domanda di parte, siano in discussione diritti diversi da quelli nascenti dalle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, ancorché tra gli uni e gli altri sussista un rapporto di pregiudizialità - dipendenza. Pertanto, la norma è applicabile al giudizio avente ad oggetto esclusivamente il diritto a fruire degli effetti della sentenza della Corte cost. n. 495 del 1993 e che non risulti esteso a diritti presupposti (quale, ad esempio, il diritto del de cuius a percepire l'integrazione sulla pensione diretta), anche se in esso l'I.N.P.S. abbia sollevato eccezione di decadenza ex art. 47, d.P.R. n. 639 del 1970 (autenticamente interpretato dall'art. 6, D.L. n. 103 del 1991, convertito nella legge n. 166 del 1991), che non implichi un accertamento su diversi e pregiudiziali diritti.
Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 6 CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 36 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)