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Sez. 1, Sentenza n. 7418 del 12/12/1986 (Rv. 449468 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - CON DOLO O COLPA GRAVE - IN GENERE - ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449468-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - CON DOLO O COLPA GRAVE - IN GENERE - ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO - CONDIZIONI.*

Perché la menzogna o la reticenza poste in essere dall'assicurato con dolo o colpa grave diano luogo all'annullamento del contratto, è necessario che esse influiscano sul rischio assicurato secondo un collegamento oggettivo, nel senso, cioè, che in via di normalità la reale situazione celata dia luogo ad una maggiore probabilità del verificarsi dell'evento dannoso assicurato, con il conseguente verificarsi di una alterazione del rischio reale rispetto a quello desumibile dalla dichiarazione dell'assicurato, che si riflette sulla prestazione del consenso o sulle condizioni di questo da parte dell'assicuratore. (V 7701779, mass n 385498; (V 7700642, mass n 384027; (Conf 7905489, mass n 402075).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1892

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)