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Sez. 1, Sentenza n. 5489 del 22/10/1979 (Rv. 402075 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - CON DOLO O COLPA GRAVE - IN GENERE - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - CONDIZIONI - SILENZIO DELL'ASSICURATO SU PRECEDENTI EVENTI DANNOSI DELLA STESSA SPECIE E SULL'ESERCIZIO DI UN'ATTIVITA SALTUARIA, MA COMPORTANTE RISCHI MAGGIORI DI QUELLA UFFICIALMENTE DICHIARATA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO.*
Stato
decisa il 1979-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402075-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - CON DOLO O COLPA GRAVE - IN GENERE - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - CONDIZIONI - SILENZIO DELL'ASSICURATO SU PRECEDENTI EVENTI DANNOSI DELLA STESSA SPECIE E SULL'ESERCIZIO DI UN'ATTIVITA SALTUARIA, MA COMPORTANTE RISCHI MAGGIORI DI QUELLA UFFICIALMENTE DICHIARATA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO.*

Perche la menzogna o la reticenza poste in essere dall'assicurato con dolo o colpa grave diano luogo all'annullamento del contratto, e necessario che esse influiscano sul rischio assicurato secondo un collegamento oggettivo, nel senso, cioe, che in via di normalita la reale situazione celata dia luogo ad una maggiore probabilita del verificarsi dell'evento dannoso assicurato. Ne consegue che, qualora l'assicurato taccia precedenti eventi dannosi della stessa specie di quelli assicurati o celi l'Esercizio di un'attivita che, sebbene saltuaria, comporti rischi fisici ben maggiori di quella ufficialmente dichiarata, si verifica un'indubbia alterazione del rischio reale rispetto a quello desumibile dalla dichiarazione dell'assicurato secondo un giudizio di normale probabilita, che si riflette sulla prestazione del consenso o sulle condizioni di questo da parte dell'assicuratore. (V 1779/77, mass n 385498; (V 642/77, mass n 384207; (V 4148/75, mass n 378481; (V 533/71, mass n 350220).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1892

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)