Sez. L, Sentenza n. 4119 del 15/12/1975 (Rv. 378437 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTA E DIGNITA DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI - CRITERIO DELLA PROPORZIONE - APPLICABILITA NELL'IRROGAZIONE E NEL CONTROLLO GIUDIZIARIO - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTA E DIGNITA DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI - CRITERIO DELLA PROPORZIONE - APPLICABILITA NELL'IRROGAZIONE E NEL CONTROLLO GIUDIZIARIO - CONSEGUENZE.*
In tema di sanzioni disciplinari a carico del prestatore di lavoro deve essere seguito il criterio della proporzione tra la entita dell'infrazione e la misura della sanzione, sia nell'irrogazione di essa da parte del datore di lavoro nell'Esercizio del suo potere disciplinare, sia nel controllo che della legittimita e della congruita della sanzione applicata il giudice sia chiamato a fare. Da cio consegue la necessita di valutare se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro subordinato sia, nella singola fattispecie, tale da giustificare la piu grave delle sanzioni disciplinari, e cioe il licenziamento in tronco, o non sia, invece, di entita e portata piu limitata, tale, quindi, da comportare una sanzione minore. (V 625/72, mass n 356671).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)