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Sez. L, Sentenza n. 3085 del 09/07/1977 (Rv. 386646 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - CAUSA DETERMINANTE L'IMPOSSIBILITA DELLA PROSECUZIONE DELLE SPECIFICHE MANSIONI DEL LAVORATORE - INSUFFICIENZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1977-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386646-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - CAUSA DETERMINANTE L'IMPOSSIBILITA DELLA PROSECUZIONE DELLE SPECIFICHE MANSIONI DEL LAVORATORE - INSUFFICIENZA - FATTISPECIE.*

In tema di sanzione disciplinare, e in particolare di licenziamento per giusta causa derivante da colpa del lavoratore, dev'essere seguito il criterio della proporzione tra l'entita dell'infrazione e la misura della sanzione: e cosi, per il licenziamento, non basta che la causa non consenta la prosecuzione delle specifiche mansioni a cui il lavoratore era addetto, ma occorre che questi risulti inidoneo a qualsiasi altra mansione compatibile con la sua qualifica. (nella specie, e stata cassata la sentenza del merito, che aveva ravvisato la giusta causa di licenziamento del dirigente di una Agenzia bancaria in un ammanco colpevole di cinquantacinquemila lire, senza valutare se il fatto permettesse tuttavia l'impiego del lavoratore in altre mansioni). (V 4119/75, mass n 378437).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)