Sez. 3, Sentenza n. 920 del 30/03/1971 (Rv. 350828 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - D'UFFICIO - CONFLITTO - DECLINATORIA DA PARTE DEL PRETORE DELLA COMPETENZA PER VALORE IN ORDINE ALL'OPPOSIZIONE AVVERSO L'EMESSA INGIUNZIONE ED ALLA PROPOSTA RICONVENZIONALE - DICHIARAZIONE IMPLICITA DI INCOMPETENZA PER MATERIA - CONFIGURABILITA - CONFLITTO NEGATIVO DI COMPETENZA IN ORDINE ALLA OPPOSIZIONE - REGOLAMENTO D'UFFICIO DA PARTE DEL TRIBUNALE ADITO - NECESSITA - MANCANZA - ASSORBIMENTO DELL'ERRORE NEL REGOLAMENTO DI PARTE.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - D'UFFICIO - CONFLITTO - DECLINATORIA DA PARTE DEL PRETORE DELLA COMPETENZA PER VALORE IN ORDINE ALL'OPPOSIZIONE AVVERSO L'EMESSA INGIUNZIONE ED ALLA PROPOSTA RICONVENZIONALE - DICHIARAZIONE IMPLICITA DI INCOMPETENZA PER MATERIA - CONFIGURABILITA - CONFLITTO NEGATIVO DI COMPETENZA IN ORDINE ALLA OPPOSIZIONE - REGOLAMENTO D'UFFICIO DA PARTE DEL TRIBUNALE ADITO - NECESSITA - MANCANZA - ASSORBIMENTO DELL'ERRORE NEL REGOLAMENTO DI PARTE.*
L'ordinanza con la quale il pretore dichiari la propria incompetenza per valore a decidere sia l'opposizione contro il decreto ingiuntivo da esso stesso emesso, sia la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, ha il carattere sostanziale di sentenza contenente, in ordine alla causa di opposizione, oltre all'esplicita declaratoria di incompetenza per valore, anche quella, necessariamente implicita, di incompetenza per materia. Pertanto, il tribunale successivamente adito, rilevata la sussistenza della Competenza per materia del primo giudice a pronunziare sull'opposizione, deve sollevare, rispetto a questa, il conflitto negativo di Competenza di cui all'art 45 cod proc civ, trattenendo, invece, la causa sulla riconvenzionale. Tuttavia, l'errore del tribunale, che, invece di elevare conflitto dichiari, a sua volta, la propria incompetenza per materia resta assorbito dalla proposizione del regolamento di Competenza a cura della parte interessata, cui non puo disconoscersi la facolta di denunziare il conflitto negativo di Competenza. (V 3769'69, mass n 344050' 3675'69, mass n 343915' 3033'69, mass n 342938' 2383'69, mass n 341840' 4060'68, mass n 337695' 102'62' 3459'59).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)