Sez. 1, Sentenza n. 827 del 06/05/1965 (Rv. 311574 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - REVOCA - DELLA PROPOSTA.*
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - REVOCA - DELLA PROPOSTA.*
La proposta priva di termine e revocabile senza limiti. Pertanto, il fatto che il proponente dichiari la sua proposta come valida pur dopo la sua morte e vincolante per gli eredi si risolve in un'enunciazione che per questi ultimi e vuota di conseguenze. Cio, a differenza della proposta munita di termine di efficacia, o fatta nell'Esercizio del commercio, ove il vincolo di irrevocabilita, che l'ordinamento riconnette a dette circostanze, realizza un quid capace di essere oggetto di successione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)