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Sez. 1, Sentenza n. 25301 del 11/11/2013 (Rv. 628817 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Partecipazione del creditore alla formazione del passivo - Domanda ex art. 208 legge fall. ovvero osservazioni o istanze ex art. 207 legge fall. - Obbligo del commissario liquidatore di provvedere - Sussistenza - Silenzio del commissario - Provvedimento implicito di rigetto - Conseguenze - Opposizione allo stato passivo - Necessità.
Stato
decisa il 2013-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628817-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE

Nella procedura di liquidazione coatta amministrativa (regolata dalla disciplina antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169) la partecipazione del creditore al procedimento di formazione dello stato passivo, attraverso la formulazione di domande ai sensi dell'art. 208 legge fall. ovvero di osservazioni o istanze ex art. 207 legge fall., comporta l'obbligo del commissario liquidatore di provvedere su di esse. Ne consegue che il silenzio mantenuto dal commissario liquidatore in ordine alle richieste formulate dal creditore e il mancato inserimento del credito nell'elenco previsto dall'art. 209, primo comma, legge fall. assume valore implicito di rigetto, contro il quale, per evitare il formarsi di una preclusione, il creditore deve proporre opposizione allo stato passivo ai sensi dell'art. 98 legge fall.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 207 CORTE COST., Legge Falliment. art. 208, Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)