diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 21241 del 14/10/2010 (Rv. 614673 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONI | Richiesta di ammissione al passivo di un credito per capitale ed interessi - Ammissione in via privilegiata del solo capitale - Autonoma insinuazione tardiva per gli interessi - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Opposizione ex art. 98 legge fall. - Necessità.
Stato
decisa il 2010-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614673-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONI

Nel procedimento di liquidazione coatta amministrativa, l'insinuazione tardiva è ammissibile esclusivamente per quei crediti per i quali non sia stata già richiesta tempestivamente l'ammissione al passivo, perché, in caso contrario, avverso il mancato accoglimento, in tutto o in parte, della relativa domanda, unico rimedio consentito è l'opposizione allo stato passivo, ai sensi dell'art. 98 legge fall., richiamato dal successivo art. 209, secondo comma; ne consegue l'inammissibilità della domanda ex art. 101 legge fall. per gli interessi relativi al credito già ammesso tempestivamente al passivo, in via privilegiata, con provvedimento, non appellato, al contempo dichiarativo della inammissibilità della domanda per interessi. (Nella fattispecie l'inammissibilità della domanda relativa agli interessi era stata affermata per la tardiva richiesta formulata solo in corso di causa).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge Falliment. art. 207 CORTE COST., Legge Falliment. art. 208, Legge Falliment. art. 209 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)