Sez. 1, Sentenza n. 15102 del 28/11/2001 (Rv. 550683 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - ELENCO DEI CREDITI AMMESSI O RESPINTI | Amministrazione - Straordinaria delle grandi imprese in crisi - Mancate inclusione di un credito nell'elenco - Provvedimento implicito di rigetto - Esclusione - Insinuazione tardiva di credito ex art. 101 legge fall. - Ammissibilità - Sussistenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - ELENCO DEI CREDITI AMMESSI O RESPINTI
Nella procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, la formazione dello stato passivo, in quanto viene eseguita dai liquidatori senza il rispetto del contraddittorio e l'obbligo di motivare l'esclusione del credito, come avviene, invece, nel fallimento, non può assumere valore preclusivo, con la conseguenza che, quando un credito non viene preso in esame (nella specie quello per interessi e rivalutazione spettanti ad ex dipendente per ritardato pagamento dell'indennità di anzianità), la mancata inclusione nel predetto elenco non configura un provvedimento implicito di rigetto né comporta l'applicabilità dei rimedi previsti per il caso di omessa pronunzia da parte del giudice, ed il creditore non è tenuto a proporre opposizione a stato passivo, ex art. 98 legge fall., per ottenere l'ammissione al passivo della propria ragione creditoria, ma è legittimato a proporre domanda d'insinuazione tardiva ai sensi dell'art. 101 detta legge.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 207 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 207 CORTE COST., Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)