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Sez. 3, Sentenza n. 2284 del 25/06/1969 (Rv. 341672 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DELLE TARIFFE PROFESSIONALI - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLE PARTITE CONTESTATE - MANCATA INDICAZIONE DELLE VOCI DI TARIFFA VIOLATE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1969-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341672-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DELLE TARIFFE PROFESSIONALI - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLE PARTITE CONTESTATE - MANCATA INDICAZIONE DELLE VOCI DI TARIFFA VIOLATE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*

In tema di liquidazione delle spese e degli onorari di procuratore e di avvocato, il ricorso in Cassazione per asserita violazione delle tariffe e inammissibile, ai sensi dell'art.366, n.4, cod.proc.civ., ove non siano state specificate le singole partite contestate e non siano state indicate le singole voci violate della tariffa professionale. (V. 483-69, massima n.338584 210-69, massima n.338147 89-69, massima n.337944 3978-68, massima n.337547 3271-68, massima n.336238 ed altre ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)