diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1476 del 15/09/1970 (Rv. 347316 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - PER VIOLAZIONE DI TARIFFE PROFESSIONALI - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLE PARTITE CONTESTATE E DELLE VOCI VIOLATE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1970-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347316-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - PER VIOLAZIONE DI TARIFFE PROFESSIONALI - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLE PARTITE CONTESTATE E DELLE VOCI VIOLATE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*

In tema di liquidazione delle spese e degli onorari di procuratore e di avvocato, il ricorso in Cassazione per asserita violazione delle tariffe e inammissibile, ai sensi dell'art 366, n 4 cod proc civ, ove non siano state specificate le singole partite contestate e non siano state indicate le singole voci violate dalla tariffa professionale. (Conf 2284'69 mass n 341672).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)