Sez. 1, Sentenza n. 2623 del 20/09/1971 (Rv. 353759 - 01)
ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE INDIRETTE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - NATURA - OGGETTO - DEDUCIBILITA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DI UN TITOLO DIVERSO DA QUELLO DELL'INGIUNZIONE - LIMITI.*
ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE INDIRETTE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - NATURA - OGGETTO - DEDUCIBILITA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DI UN TITOLO DIVERSO DA QUELLO DELL'INGIUNZIONE - LIMITI.*
Proposta dal contribuente opposizione all'ingiunzione fiscale, tra le parti si instaura un vero e proprio giudizio di cognizione, avente per oggetto la sussistenza della obbligazione tributaria, giudizio nel quale l'amministrazione opposta ben puo dedurre, a fondamento della sua pretesa, un titolo diverso da quello indicato nell'ingiunzione, nei limiti in cui e consentita la modificazione in genere della causa petendi. In tal caso, il giudice ordinario deve conoscere del nuovo titolo dedotto, anche indipendentemente dalla domanda proposta dall'attore, ai fini dell'accertamento dell'esistenza del credito fatto valere dall'amministrazione. (V 3010'69, mass n 342902' 609'70, mass n 345742).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Legge 14/04/1910 num. 639 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)