Sez. 1, Sentenza n. 3010 del 19/08/1969 (Rv. 342902 - 01)
ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE INDIRETTE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - NATURA - OGGETTO - DEDUCIBILITA DA PARTE DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DI UN TITOLO DIVERSO DA QUELLO DELL'INGIUNZIONE - LIMITI - COMPETENZA DELL'AGO - SUSSISTENZA.*
ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE INDIRETTE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - NATURA - OGGETTO - DEDUCIBILITA DA PARTE DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DI UN TITOLO DIVERSO DA QUELLO DELL'INGIUNZIONE - LIMITI - COMPETENZA DELL'AGO - SUSSISTENZA.*
Proposta dal contribuente opposizione all'ingiunzione fiscale, tra le parti si instaura un vero e proprio giudizio di cognizione, avente per oggetto la sussistenza della obbligazione tributaria, giudizio nel quale l' amministrazione opposta ben puo dedurre, a fondamento della sua pretesa, un titolo diverso da quello indicato nell'ingiunzione, nei limiti in cui e consentita la modificazione in genere della causa petendi. In tal caso, il giudice ordinario deve conoscere del nuovo titolo dedotto, non implicando tale esame ne la revoca ne l'annullamento dell'ingiunzione. (Conf 975-68, massima n 332362 V 2673-68, massima n 335215).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 14/04/1910 num. 639 art. 2, Legge 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 144
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)