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Sez. 1, Sentenza n. 8686 del 09/08/1991 (Rv. 473454 - 01)

Spese giudiziali civili - Condanna alle spese - In genere | Spese processuali - Somma dovuta dal vincitore al proprio difensore a titolo di IVA - Inclusione - Possibilità per la parte vittoriosa di portare l'IVA in detrazione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1991-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473454-01

Spese giudiziali civili - Condanna alle spese - In genere

Tra le spese processuali, che il soccombente deve essere condannato a rimborsare al vincitore, rientra anche la somma dovuta da quest'ultimo al proprio difensore a titolo di IVA, costituendo tale imposta una voce accessoria, di natura fiscale, del corrispettivo per prestazioni professionali di difesa, mentre l'eventualità che la parte vittoriosa, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione l'IVA dovuta al suo difensore non incide su detta condanna della parte soccombente, trattandosi di questione rilevante solo in sede di esecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)